Good bank o Bad Bank?

     Così l’avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro “Banche, good bank e bad bank” sempre edito da Primicieri di Padova. 

    Cogliamo l’occasione per chiedergli quali, tra i provvedimenti adottati dal Governo, ritiene più critici?

    “Sono stato interessato da sempre alle riforme in ambito bancario ed analizzai la direttiva BRRD nel mio primo volume in ambito bancario: “il bail in e la direttiva BRRD”, Primiceri Editore, Padova, 2016. Oltre a questo, occupandomi di tutela del credito, ho seguito da sempre numerose vertenze a tutela di clienti, risparmiatori ed azionisti nei confronti di parecchi istituti di credito.”

    “Tutti o quasi tutti! Infatti, nonostante i molteplici provvedimenti adottati, il Governo non è riuscito a risolvere alcuna problematica, come si auspicava: il decreto legge n. 183/2015 (decreto salva-banca) ha sortito i dolorosi effetti con la risoluzione della quattro banche coinvolte dal provvedimento; le riforme sulle banche di credito cooperativo, attuate con la legge n. 49/2016, hanno snaturato le realtà bancarie e creditizie che erano radicate nei vari territori a danno dei piccoli imprenditori che avevano stabilito un rapporto di fiducia tra banca e cliente; la riforma delle banche popolari è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale per evidenti profili di incostituzionalità; infine, il fondo Atlante, si è dimostrato uno strumento inidoneo ed utilizzabile solo per qualche piccola “bancarella”.

    La recente Commissione Banche ha chiarito qualcosa in merito alle responsabilità relative alle varie crisi di diverse banche del nostro Paese?

    La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, pur non avendo predisposto una relazione unitaria fra tutte le forze politiche, ha sottolineato, quale unico aspetto condiviso, la carenza di vigilanza da parte della Banca d’Italia e della Consob. Anche nel testo della relazione del partito di maggioranza (PD e centristi) si evince che "La Commissione è giunta a ritenere che in tutti i 7 casi di crisi bancarie oggetto di indagine le attività di vigilanza sia sul sistema bancario (Banca d'Italia) che sui mercati finanziari (Consob) si siano rivelate inefficaci ai fini della tutela del risparmio".

    Ci può dire quale banca, tra le quattro, ha maggiormente suscitato il Suo interesse?

    Direi la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel suo caso, infatti, non è stato preso in considerazione neppure il recente terremoto che ha danneggiato enormemente il territorio e le aziende produttive. Nella vicenda, inoltre, sarebbe emerso che Bankitalia avesse commesso un grave errore relativo al requisito dei minimi regolamentari, risultato carente per 60 milioni di euro. Presumibilmente tale errore sarebbe derivato da una semplice dimenticanza: infatti non sarebbe stato inserito il dato sulla fiscalità differita attiva, che avrebbe innalzato il patrimonio di vigilanza addirittura ad un’eccedenza pari a 27,5 milioni di euro! Viene poi rilevato come, durante il commissariamento, la situazione economica della Carife sia peggiorata, nonostante i commissari abbiano ridotto il perimetro di operatività dell’istituto, riducendo le banche controllate e le filiali. Si ritiene, pertanto, che il commissariamento non abbia sortito alcun effetto positivo: i commissari non hanno trovato alcuna strada utile per fare uscire l’istituto di credito dall’amministrazione straordinaria né, tantomeno, per arginare la crisi. Tutte le crisi che hanno caratterizzato recentemente gli istituti di credito hanno evidenziato una grave carenza della governance sui seguenti aspetti: il prezzo delle azioni, le operazioni baciate e la modalità di concessione delle linee di credito. A tutto questo si è aggiunto un Governo inadeguato nel far fronte a tali criticità ed una presenza, da parte dell’autorità di vigilanza, superficiale ed incostante.

    Quali sarebbero secondo Lei le proposte più interessanti per migliorare il sistema creditizio?

    Beh, senz’altro la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative, al fine, così, di dividere nettamente tutte quelle attività rischiose da quelle tradizionali e, di conseguenza, proteggere maggiormente i risparmiatori. Negli Stati Uniti tale separazione fu introdotta nel 1933 dopo la crisi del sistema bancario ma, successivamente, fu abolita; in seguito vi furono altri provvedimenti normativi che limitavano l’attività speculativa delle banche onde evitare crack finanziari. Anche in Europa è stato preso in esame concretamente questo aspetto ed un gruppo di esperti ha elaborato un rapporto sull’introduzione di riforme che impongano delle specializzazioni: la proposta contiene delle norme che assicurerebbero la separazione tra l’attività bancaria tipica, quella di trading in conto proprio e le altre inerenti alla valutazione dei rischi derivanti dall’attività di trading per conto terzi. La proposta, trovando difficoltà di applicazione in tutti i paesi dell’Unione, è ancora al vaglio della Commissione Europea. Un tema particolarmente importante è, poi, quello delle cosiddette “porte girevoli” che vengono a crearsi tra i vertici delle strutture pubbliche ed i primari ruoli del mondo della finanza. Nel nostro Paese numerosi dirigenti del Tesoro, dopo aver terminato il loro incarico, sono migrati nel mondo della finanza ed hanno ricoperto ruoli di primaria importanza all’interno delle Banche private. Nel rivestire il nuovo incarico nel settore privato questi soggetti si portano con sé tutto il bagaglio di informazioni riservate e sensibili acquisite durante il loro precedente incarico, che possono diventare un vero problema per la sicurezza economica del nostro Paese. 

    Quali strade sono percorribili a tutela dei clienti e risparmiatori delle banche?

    Gli strumenti sono molteplici e si differenziano gli uni dagli altri per specifiche caratteristiche ed ambito di applicazione. Ricordo che recentemente sono stati ampliati i collegi dell’Arbitrato Bancario e Finanziario e che è nato l’Arbitrato per le Controversie Finanziarie, strumento rivolto ai clienti retail che non hanno alcuna esperienza nel settore dei prodotti d’investimento; ciò è la prova come il contenzioso in ambito bancario e creditizio sia cresciuto negli ultimi anni. Ad ogni modo, prima di iniziare una vertenza giudiziale (che oltre all’ambito civile può interessare – come si è visto nel caso delle quattro banche risolte a novembre del 2015 – anche l’ambito penale) è necessario effettuare preliminarmente un tentativo di conciliazione con uno dei tanti strumenti ADR, tra i quali ricordo la mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.

    Cosa si aspetta ora dall’attuale Governo?

    Giuseppe Conte recentemente ha manifestato la volontà di attivarsi non solo per tutelare gli azionisti azzerati ed i risparmiatori “truffati” dalle diverse realtà creditizie che hanno attraversato momenti di grave criticità ma vorrebbe anche mettere mano alla complessa disciplina che ha recentemente riorganizzato le banche popolari e quelle di credito cooperativo affinchè queste possano meglio soddisfare le richieste provenienti dal territorio recuperando la loro funzione di supporto al tessuto produttivo delle piccole e medio imprese. Le parole di Conte sono ricche di buoni propositi ma la materia è alquanto complessa e, rimettere mano alla disciplina delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo dopo che sono state disposte pesanti ed importanti fusioni, creazioni di gruppi e modifiche significative potrebbe comportare ulteriori gravi conseguenze che andrebbero ad interessare, ancora una volta, azionisti e risparmiatori.

     


    Home Banking e truffe, spetta alla banca risarcire il cliente.

    E’ a carico dell’Istituto Bancario la responsabilità di verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà  del cliente.

    Questo in sintesi il senso della Ordinanza n. 9158 del 12/04/2018, emessa dalla Cassazione Civile, sez. VI, di cui riportiamo un passaggio cruciale:

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare, pronunciando nei confronti della medesima odierna controricorrente (POSTE ITALIANE SPA n.d.r.), in fattispecie sostanzialmente analoga, che, in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950).

    Ovviamente, in caso di dolo o comportamento incauto e non prevedibile del cliente,  la banca non è tenuta a risarcire il danno.

    Per comprendere meglio questa decisione della Cassazione, che ha ribaltato i precedenti giudizi di merito,  è fondamentale ricondurre i servizi di home banking all’esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.). Infatti, chi gestisce servizi di pagamento, le banche quindi, dispone dei dati sensibili dei propri clienti. In tal senso, trova applicazione il d.lgs. 196/2003 cioè il Codice in materia di protezione dei dati personali. L’art. 15 e l’art. 31 prevedono da un lato il pagamento del danno dovuto al trattamento dei dati personali e dall’altro dispongono che questi dati siano utilizzati, custoditi e controllati con la massima sicurezza. L’intermediario finanziario, dunque, ha l’obbligo di adottare idonee e preventive misure di sicurezza così da ridurre al minimo i rischi di distruzione, accesso non autorizzato o trattamento non lecito. Ne consegue di fatto una responsabilità aggravata per evitare la quale l’Intermediario deve dimostrare non solo di aver adottato ogni misura possibile  e idonea ad evitare il danno, ma deve anche fornire prova di un’eventuale causa esterna  (sia essa fatto naturale, del terzo o dello stesso danneggiato), incontrollabile da parte dell’esercente il servizio.

    Importante ricordare anche che l’onere della prova è in capo all’Istituto bancario (d.lgs. 11/2010) per cui , come recita la disposizione n. 2950/2017 della Corte di Cassazione, la sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente.

    In conclusione, la Corte di Cassazione conferma che spetta all’intermediario fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al proprio cliente e dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza possibili e idonee.

     


    Polizze vita o investimenti finanziari?

    L’ordinanza n. 10333/2018 della Corte di Cassazione rischia di essere una vera e propria mina pronta ad esplodere per il sistema assicurativo italiano. Le polizze vita, infatti, rappresentano uno dei prodotti di punta del business complessivo delle compagnie assicurative: oltre 100 miliardi di euro annui i premi pagati nel ramo vita, contro i “soli” 30 miliardi annui del ramo danni.

    Le polizze vita sono da ritenersi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale impiegato, diversamente sono considerati contratti di investimento ordinari.

    In sostanza, il confine tra le due tipologie contrattuali è delineato dal cosiddetto “rischio di performance”. In caso di  polizza vita il rischio avente ad oggetto un evento riguardante l’assicurato è assunto dall’assicuratore, mentre nei contratti di investimento il rischio (di performance, appunto) è interamente a carico dell’assicurato.

    Sebbene il tema annoso della differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento non sia nuovo per la Suprema Corte, questa ultima decisione fa anche un’importante precisazione sui contratti perfezionati attraverso società fiduciarie. In sostanza, se manca o viene a mancare la garanzia di conservazione del capitale e di restituzione dello stesso alla scadenza, il prodotto deve essere considerato e, quindi, trattato come un investimento finanziario. Ne consegue, pertanto, che tale inquadramento implica importanti differenze anche dal punto di vista delle comunicazioni: l’intermediario finanziario è sempre obbligato a fornire, anche tramite la fiduciaria, le informazioni adeguate sulle operazioni, modalità, rischi, ecc., come previsto dal Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e comunicazioni successive. Nel caso specifico, la Corte ha accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto ad una operazione finanziaria non adeguata, con riferimento alla persona fisica  dell’investitore (assicurato) e non alla società fiduciaria.

    Poiché, come noto, l’esatta identificazione di polizza assicurativa rispetto a contratto di investimento comporta un diverso trattamento fiscale e successorio, questa pronuncia della Cassazione viene così a ribadire ed attualizzare anche il principio inerente il regime fiscale. Non solo, dal riconoscimento della natura finanziaria della polizza potrebbe anche derivare l’inapplicabilità dell’art. 1923 c.c. (impignorabilità).

    Il rischio per le Compagnie di Assicurazione, in carenza della garanzia di conservazione del capitale alla scadenza, che il contratto sia considerato a tutti gli effetti un investimento finanziario potrebbe sostanzialmente bloccare le polizze di ramo III (index e unit lindek) e avere rilevanti conseguenze fiscali. Si pensi alla tassazione sulle plusvalenze (prevista a fine contratto e non annualmente) e alla tasse di successione (da cui le polizze vita sono esentate).

    L’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) è prontamente intervenuta con un Comunicato Stampa tranquillizzante del Presidente Maria Bianca Farina:

    “La Sentenza della Corte di Cassazione non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita, ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria. Il caso oggetto del giudizio riguarda, in particolare, errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto, commercializzato nel 2006. …non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta….da sempre, del resto, le normative italiana ed europea identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale. Le polizze sulla vita sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico, cioè legate alla vita dell’assicurato. Pertanto, nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti.”

     


    Movimentazioni bancarie sospette: Insufficiente il rapporto di debito.

    Con la fine dell’epoca del segreto bancario e l’introduzione della trasparenza, i nostri conti correnti sono, in qualsiasi momento, nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate che, per legge, può presumere un’evasione fiscale a fronte di bonifici non giustificati o versamenti in contante.

    L’onere di dimostrare il contrario spetta al contribuente.

    Si chiama presunzione legale di maggior reddito ed è estesa alla totalità dei contribuenti, inclusi lavoratori dipendenti, pensionati e persino disoccupati.

    Se un importo a credito risulta “sospetto” rispetto al reddito dichiarato, l’Agenzia delle Entrate è legittimata a presumere una sottrazione di reddito soggetto ad imposizione. Questa presunzione viene detta “relativa” perché ammette, come si diceva, la prova contraria da parte del contribuente. Sostanzialmente si deve dimostrare l’origine lecita del denaro in entrata sul proprio conto corrente e il fatto che esso non debba essere dichiarato perché già tassato o esente (donazioni, vincite al gioco, risarcimenti, eredità).

    La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7277 depositata il 23 marzo 2018 ha affermato che per giustificare le movimentazioni bancarie sospette sulle quali si basa l’accertamento fiscale non è sufficiente sostenere in sede di contenzioso che questi derivino da semplici rapporti di debito-credito con i familiari. È necessario dimostrare che le movimentazioni bancarie sospette derivino da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Non è quindi possibile giustificare che i versamenti riguardano denaro ricevuto dai familiari, se questa argomentazione è generica e non supportata da documenti scritti.

    Per la Cassazione la prova liberatoria sulle movimentazioni bancarie sospette deve consistere nella dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Quindi non basta dire genericamente che i versamenti riguardano denaro ricevuto dai familiari, magari per restituzione di prestiti fatti in passato, se questa argomentazione è generica e non supportata da documenti scritti. Ecco perché è meglio far passare tutto dal conto corrente e tramite bonifico, in modo da tracciare i movimenti e poter dimostrare, anche a distanza di anni, che non si sta dichiarando il falso.

     


    Servizi Segreti, ma non per tutti.

    Il generale Mario Mori, che le recenti cronache hanno portato alla ribalta a causa di una dubbia sentenza che lo ha condannato in merito alla cosiddetta “trattativa Mafia-Stato”, ha scritto un libro su una materia che per lui non ha segreti.

    Parliamo, infatti, di  “Servizi segreti – introduzione allo studio dell’intelligence”, edito da G-Risk, una società, come informa l’editore, “che fa della sicurezza e dell’intelligence privata la sua cifra professionale”, in collaborazione con la Lookout news.

    Del resto, chi meglio di lui è più indicato per scrivere uno studio dell’intelligence e, quindi, di quegli apparati dello stato preposti allo spionaggio e al controspionaggio?

    Il generale Mario Mori, infatti, è noto soprattutto per essere stato il fondatore dei Ros, il Raggruppamento Operativo Speciale che si occupa di investigazioni sulla criminalità organizzata e il terrorismo. Ma può vantarsi di essere stato anche direttore del SISDE, il servizio di sicurezza e controspionaggio italiano, oltre ad aver avuto altri importanti incarichi nell’ambito delle istituzioni italiane.

    Il suo, pertanto, è uno studio a tutto tondo dei servizi segreti, che comincia con la storia di questi fin dai tempi dell’epoca pre-romana, per arrivare ai nostri giorni. Un’analisi puntuale, ricca di informazioni, note, nomi che offrono la misura dell’importanza che i servizi segreti rivestono non solo in tempi di guerra, come è ovvio, ma anche in tempi di pace, in particolare per il controllo politico degli eventuali avversari. Oltre alle operazioni di carattere militare, tra cui contaminazioni di carattere psicologico, scrive Mori che “gli agenti di Cesare svolgevano anche forme d’intelligence politica, controllando l’attività di uomini influenti come Marco Tullio Cicerone, mostratosi sempre ostile nei suoi confronti”. Queste pratiche nell’ambito civile sarebbero in altre epoche diventate più diffuse. Facendo salti di qualche secolo – che comunque il libro di Mori percorre interamente – si pensi solo alla funzione che i servizi di informazione hanno avuto durante il fascismo. Allo scopo fu creato il DAGR, la Divisione Affari Generali e Riservati che fu suddiviso in due settori: “quello relativo alle problematiche di ordine pubblico , con competenze in materia di difesa della sicurezza dello Stato e controllo delle attività sovversive (leggasi opposizione politica: d’altra parte basta una ricerca all’Archivio Centrale dello Stato per vedere come ad essere messo sotto controllo fosse qualunque cittadino, non necessariamente, sovversivo, che mal tollerava le imposizioni della dittatura fascista, n.d.r.). Mori ricorda anche l’attentato al Teatro Diana, un’esplosione che avrebbe provocato 21 morti, parlandone in termini positivi per i servizi segreti, come un momento che l’autore giudica apprezzabile per la efficienza e le tecniche di cui le indagini si sarebbero giovate. Mentre, a mio avviso, resta aperta l’ambiguità di quell’attentato attribuito agli anarchici, mentre a tutt’oggi non è esclusa la mano dei fascisti della prima ora.

    Altro senso avrebbero avuto più tardi, negli anni della Repubblica democratica, i servizi che operavano nella lotta al terrorismo, oltre che, naturalmente alla Mafia (e su questi due fronti Mario Mori può ben dire la sua, per essere cresciuto nei nuclei speciali antiterrorismo del Generale Dalla Chiesa e, con i Ros, essere stato protagonista nella lotta alla mafia).

    In questo quadro, in particolare, avrebbe meritato un capitolo più ampio il ruolo, molto ambiguo, avuto dall’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, nell’epoca in cui a guidarlo era Federico Umberto D’Amato. Scrive Mori a riguardo: “Funzionario d’indubbio valore, con appoggi e legami a livello internazionale (leggasi CIA, n.d.r.), D’Amato sarà poi accusato d’interferenze e condizionamenti durante la stagione degli “anni di piombo”, ma nessuna inchiesta troverà nulla di concreto a suo carico” (sic!). Sono gli anni, per intenderci, in cui si parlava di “corpi separati dello Stato”, di attentati dalla matrice dubbia. Mori ricorda, subito dopo, la strage di Piazza Fontana, quella di Piazza della Loggia a Brescia, l’attentato al treno Italicus e così via. Ma da un uomo delle istituzioni come Mario Mori si può capire la riservatezza, anche se per il lettore, perlomeno chi quella tragica stagione ha vissuto, qualche indiscrezione in più sarebbe stata gradita, vista la natura – è il caso di dire onnisciente – del libro.

    Il quale è utile non soltanto per la storia, la natura e le ragioni dei servizi segreti italiani, ma anche di quelli stranieri più importanti: quello del Regno Unito, innanzitutto, che fu il primo Stato in assoluto a dare vita a strutture di intelligence moderne che avrebbero indicato poi la strada ad altri Stati, quindi quelli importanti degli Stati Uniti, della Russia, Germania, Francia, Israele, Egitto e Cina. Notizie essenziali, ma complete che fanno di questo libro un autentico manuale. Al di là, c’è da dire, del linguaggio che a tratti risente di un certo stile burocratico.

     


         

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